Possono legittimamente chiedere di accedere agli atti di un procedimento amministrativo i seguenti soggetti:
– il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento;
– le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale);
– i soggetti che per legge hanno obbligo o diritto di intervenire nel procedimento;
– i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni a cui il procedimento può recare pregiudizio.
La legittimazione del richiedente è verificata dall’Amministrazione a cui è richiesto l’accesso che, comunque, ha l’obbligo di rispondere anche negativamente ai soggetti non legittimati.
La domanda di rilascio della documentazione non è soggetta a bollo e nemmeno la copia rilasciata.
Rimane a carico del richiedente, solo il costo di riproduzione (fotocopiatura).
Pagina aggiornata il 17/07/2024