Misure antismog – limitazioni alla circolazione dei veicoli

Dettagli della notizia

Dal 1° ottobre 2025 è in vigore l'ordinanza Sindacale n. 9 del 29.09.2025 che prevede limitazioni alla circolazione dei veicoli su tutto il territorio comunale che rimarranno in vigore fino al 30 aprile 2026

Data:

02 Ottobre 2025

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Descrizione

 

MISURE ANTISMOG dal 1° ottobre si riattivano le disposizioni di limitazione alla circolazione su tutto il territorio comunale

Su disposizione della Regione Veneto e come dall'Accordo del bacino Padano del 6 giugno 2017 fra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, il Sindaco con l’ordinanza n. 9 del 29 settembre 2025 ha adottato le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti su tutto il territorio comunale al fine di contenere l’inquinamento atmosferico.

Le limitazioni saranno valevoli dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026.

 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

 Il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli (categoria M - trasporto di persone e N - trasporto merci):

Euro 0-1 benzina, Euro da 0 a 2 diesel, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1 gennaio 2000 (i.e. Euro 0).

Il divieto di circolazione vale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, esclusi i festivi.

Tale disposizione si applica a tutto il territorio comunale fatta eccezione per il tratto ricadente nel territorio comunale della S.S. 434 (tangenziale sud).

 

ATTENZIONE - Divieto di tenere acceso il motore in fase di sosta e fermata per auto, autobus e mezzi trasporto merci, anche nelle fasi di carico e scarico.

 

DEROGHE - Possono sempre circolare:

  • tutti i veicoli bifuel, ossia con impianti gpl o metano, alimentati sia a benzina che a diesel; le auto a metano, gpl, elettriche, ibride e quelle a benzina sopra Euro 2
  • mezzi adibiti al trasporto di linea e mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento)
  • mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili
  • veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada
  • mezzi della protezione civile.

ATTENZIONE - In caso di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi), divieto di circolazione dei veicoli di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III.

DIVIETO PER IMPIANTI TERMICI E COMBUSTIONI

E’ vietato:

  • Utilizzare generatori di calore domestici alimentati a legna o pellet con una classe di prestazione emissiva pari a 1 e 2 stelle.
  • Effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale.
  • Effettuare falò barbecue a combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc) e fuochi d’artificio nell’ambito di festeggiamenti tradizionali qualora non autorizzati/promossi dal Comune.
  • Divieto di climatizzare cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi.

ATTENZIONE – in casa di allerta arancio e allerta rossa è VIETATO:

  • Utilizzare generatori di calore domestici alimentati a legna o pellet con una classe di prestazione emissiva pari a 1, 2 e 3 stelle.
  • Effettuare falò barbecue a combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc) e fuochi d’artificio nell’ambito di festeggiamenti tradizionali.
  • Divieto di utilizzo di apparecchiature fisse o portatili con griglia alimentate a biomassa solida (legna, carbone di legna, ecc), utilizzate per la cottura di cibi all’aperto, quali a titolo di esempio: barbecue/preparazione caldarroste, afferenti ad attività economiche.

OBBLIGHIlimitazioni della temperatura dei locali interni come indicate nell’ordinanza sindacale n. 9 del 29.09.2025 (vedi allegati).

 

Ultimo aggiornamento: 02/10/2025, 10:32

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