Misure antismog – impianti di riscaldamento

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Dal 1° ottobre 2024 è in vigore l'ordinanza Sindacale n. 7 del 30.09.2024 che prevede temperature massime negli edifici, limitazioni per impianti di riscaldamento, combustioni di materiale vegetale e spandimento liquami zootecnici

Data:

02 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Dal 1° ottobre 2024 è in vigore l’ordinanza n. 7 del 30.09.2024 che prevede, tra le altre cose, alcune limitazioni per gli impianti di riscaldamento, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa

In tutto il territorio comunale, dal 1^ ottobre 2024 al 30 aprile 2025 E’ VIETATO:

  • utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa- legna cippato pellet - con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo.
  • effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;
  • climatizzare spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari, quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi

In caso di raggiungimento del livello di Allerta 1 (colore arancione) e allerta 2 (colore rosso), per superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, è prevista l'attivazione di misure temporanee ulteriori a carattere emergenziale.

➡️   Alle precedenti, si aggiungono le seguenti limitazioni:

  • divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione energetica inferiore a 4 stelle (in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo
  • divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2025, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato
  • divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio
  • potenziamento dei controlli con particolare riguardo al divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto, di spandimento dei liquami.

 

TEMPERATURE NEGLI EDIFICI

In tutto il territorio comunale dal 1^ ottobre 2024 al 30 aprile 2025, è disposta la limitazione della temperatura misurata:

  • A) a massimi 19° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6)
  • B) a massimi 17°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8)

Sono esclusi dall'obbligo:

  • ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici
  • strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità
  • asili nido, scuole dell’infanzia
  • altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 (colore arancione) e livello di allerta 2 (colore rosso), la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di ulteriore 1°C.

L’attivazione dei livelli di allerta è comunicata da ARPAV attraverso un bollettino sulla base dei valori di PM10 misurati dalla centralina fissa di rilevamento della qualità dell'aria situata al Giarol Grande, riferimento per l'agglomerato di Verona.

Il bollettino è emesso il lunedì̀, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo), considerando:

  • i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente nella stazione fissa di monitoraggio
  • i dati stimati attraverso un modello previsionale per il giorno in corso e i due successivi

Livello allerta 1 - colore ARANCIONE 

Si attua quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 nella stazione di riferimento.

Livello allerta 2 - colore ROSSO

Si attua quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 nella stazione di riferimento.

➡️Per il rientro al livello verde sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurati e/o previsti.

Ultimo aggiornamento: 02/10/2024, 11:53

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