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Residenza di un minore

E' la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale dichiara di essere a conoscenza che un proprio figlio (o più) cambia abitazione, unitamente ad altra persona.

Descrizione

Il compito dell’ufficiale d’anagrafe, chiaramente indicato all’art. 4 della Legge 1228/1954, è la regolare tenuta dell’anagrafe, e ciò vale per tutti i cittadini, minori inclusi.
Ecco perché, a maggior ragione relativamente ai minori, al fine di registrare in modo corretto la residenza nel luogo di dimora abituale – anche quando è particolarmente complicato individuarlo –, i titolari della responsabilità genitoriale hanno, prima di tutto, il dovere di rendere le dichiarazioni anagrafiche dei minori. Le quali, per la loro stessa natura, non sono mere istanze di “volontà” (concetto che si presta, inevitabilmente, alla lotta tra due volontà contrapposte), ma sono appunto dichiarazioni di verità fattuale, la cui mancata corrispondenza alla realtà fa scattare le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Come stabilito dall'ISTAT (che ricordiamo ha compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti degli uffici anagrafe) nella circolare Metodi e Norme serie B n. 29/1992, in commento al Regolamento anagrafico, la disposizione per cui "ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche" (art. 6 del d.P.R. n.223/0198)” deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Cioè ogni persona titolare della responsabilità genitoriale può e anzi deve esercitarla quando il minore ha trasferito la propria dimora abituale.
A rimarcare come la dichiarazione anagrafica sia una dichiarazione di uno stato di fatto che può anche prescindere dall'intervento nel procedimento dei genitori del minore, prosegue ISTAT: “al riguardo giova, comunque, far presente che il contenuto dell’art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l’iscrizione delle persone nell’anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l’iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela".
Questo è il punto di partenza fondamentale: la finalità dell’anagrafe è soltanto quella di registrare correttamente la residenza del minore, pertanto la dichiarazione può tranquillamente essere resa da uno solo dei genitori o, arriva a stabilire ISTAT, anche da terzi presso cui il minore sia affidato a qualsiasi titolo, essendo tale dichiarazione finalizzata alla regolarizzazione della posizione anagrafica del minore.
Chiaramente, nel caso di intervento dei servizi sociali e minori oggetto di percorsi di protezione o di affidamento, molto spesso il procedimento sarà avviato d'ufficio, sulla base dei riscontri forniti dagli uffici.

 

Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore

 

Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è comunque consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore (vedi modello allegato).

Come visto in precedenza, l'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'ufficiale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n.241/1990.

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