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Convivenza di fatto: costituzione e cessazione

Disciplina i diritti e doveri dei conviventi di fatto, inclusi gli aspetti patrimoniali e la certificazione anagrafica

Descrizione

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. (art. 1, commi 36-65).

 

DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO (PREVISTI DALLA LEGGE 76/2016)

ASSISTENZA RECIPROCA (commi 38-39-40-41)

Hanno gli stessi diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38).

In caso di malattia o di ricovero hanno diritto reciproco di visita e di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole previste per i coniugi e i familiari (comma 39).

Possono designare l'altro per iscritto a rappresentarli (con poteri pieni o limitati):

• in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute;

• in caso di morte per la donazione di organi, trattamento del corpo e celebrazioni funerarie.

La designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità a redigerla, alla presenza di un testimone.

 

ABITAZIONE (commi 42-43-44-45)

Hanno diritto di abitazione nella casa di comune residenza in caso di decesso del convivente proprietario (per un periodo minimo di due anni e fino a un massimo di cinque).

Hanno facoltà di successione nel contratto di locazione in caso di decesso o di recesso del convivente conduttore.

Possono partecipare all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare come nucleo familiare.

 

IMPRESA FAMILIARE (comma 46)

Se prestano stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente hanno diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda.

 

PROTEZIONE IN ASSENZA DI AUTONOMIA (commi 47-48)

Nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia rientrano tra i soggetti che possono presentare domanda di interdizione o inabilitazione e possono essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabilitato.

 

RISARCIMENTO PER MORTE DERIVANTE DA FATTO ILLECITO (comma 49)

Hanno diritto di risarcimento per morte del convivente derivante da fatto illecito.

 

RAPPORTI PATRIMONIALI (commi 50-64)

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

 

ALIMENTI (comma 65)

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

 

COME DICHIARARE LA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati (già iscritti nell’anagrafe del Comune di Zevio allo stesso indirizzo) possono presentare l’apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi, compilando il modulo accompagnato da copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i conviventi.

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

 

1 - Modulo per la COSTITUZIONE della convivenza di fatto

2 - Modulo per la CESSAZIONE della convivenza di fatto

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Licenza aperta

Data fine

31 Dicembre 2026