Descrizione
A CHI E' RIVOLTO
Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nel Comune.
CHI PUO' PRESENTARE RICHIESTA
I diretti interessati, nel caso di emigrazione in altro Comune o all'estero.
Tutti colo che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.
DESCRIZIONE
La cancellazione anagrafica può avvenire per:
- Cancellazione per morte
La comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
- Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero
In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto.
I cittadini stranieri che emigrano all'estero potranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo pubblicato di seguito.
- Cancellazione per irreperibilità accertata
La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il censimento della popolazione, oppure a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo.
Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie.
La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall'inizio della procedura di cancellazione.
Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; tanto che finchè si presume una sua presenza sul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l'indirizzo di destinazione, l'Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.
Riferendosi ai casi di assenza per motivi di lavoro o di studio, è da precisare che l’abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura, o al lavoro in quanto, al termine di questi, il ritorno è sempre nello stesso Comune: e ciò dimostra che questo
Comune è considerato realmente quello di dimora abituale.
Se dunque l’interessato o il genitore di figlio minore (che magari studia all’estero ma rientra in Italia, dove risiede la famiglia, almeno una volta all’anno per un periodo significativo), dichiari e documenti la propria presenza nel luogo di residenza, mantenendovi la disponibilità dell’alloggio, quella persona non potrà essere considerata irreperibile.
Lo stesso discorso vale anche per colui che, benché totalmente assente dal luogo di residenza anagrafica, dichiari e dimostri di essere stabilmente altrove; in mancanza di un luogo certo di residenza (di fatto) il problema sarà quello di individuare il Comune competente all’iscrizione, anche utilizzando la categoria dei senza fissa dimora.
Se il cittadino si presenta allo sportello dell'ufficio anagrafe per richiedere la carta d'identità, questo fa cadere il presupposto del procedimento di cancellazione per irreperibilità, che dovrà pertanto essere archiviato o riavviato.
Il procedimento per l'irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l'ufficiale d'anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l'assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all'interessato o ai genitori dei minori.
La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.
Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà senz’altro provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.
Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.
- Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno
Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno.
In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989).
Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.
Pertanto la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi: il primo costituito dall’omessa dichiarazione; il secondo rappresentato dal decorso di 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
- Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino europeo
Anche il cittadino dell'U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.lgs n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.
COME FARE
Presso il Comune o il Consolato italiano (per i cittradini italiani) di nuova residenza, se si tratta di emigrazione. Direttamente all'ufficio anagrafe, se si tratta di segnalazione di irreperibilità o di emigrazione all'estero per il cittadino straniero o dell'U.E., compilando gli appositi MODULI.
MODULO RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA'
MODULO DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO